Art. 8.
(Disciplina della recidiva).

      1. Gli articoli 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e gli articoli 30-ter e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 5 dell'articolo 7 della citata legge n. 251 del 2005, sono abrogati.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 81 e 99 del

 

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codice penale, degli articoli 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli articoli 656 e 671 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
      3. Le pene irrogate con sentenza definitiva in misura aumentata in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte, dal giudice dell'esecuzione, alla misura di quelle che sarebbero state comminate in base alla disciplina applicabile ai sensi del comma 2.